Accesso ai corsi ASA e OSS - Aggiornamento
Aggiornamento comunicazione del 15 ottobre 2024
Data:06/05/2025
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Sono giunte alla Direzione Generale Istruzione Formazione e Lavoro numerose segnalazioni, da parte del sistema socio assistenziale e socio sanitario lombardo, in merito alla carenza di personale ASA e OSS da impiegare nelle Strutture Regionali (in particolare RSA).
Fermo restando la norma regionale (in particolare DDUO n. 12453/2012 e DGR 342/2023) che stabilisce tassativamente che i requisiti di accesso devono essere presentati dagli studenti agli enti di formazione all’atto dell’iscrizione ai corsi, per venire incontro alla necessità di formare personale ASA e OSS da inserire nelle Strutture regionali, in via del tutto eccezionale e per un periodo di sei mesi, qualora è accertata e dimostrata la difficolta di ottenere in tempi brevi la dichiarazione di valore dell’Ambasciata italiana nel Paese d’origine come stabilito dalla norma, è consentito di iscrivere gli allievi ai corsi ASA e OSS pur in assenza della dichiarazione di valore. L’ente di formazione deve comunque accertarsi del livello di scolarizzazione dell’allievo in fase di iscrizione e sollecitare gli allievi alla presentazione della dichiarazione di valore appena possibile.
La dichiarazione di valore o l’attestato del CIMEA devono essere, in ogni caso, presenti agli atti prima dell’esame finale e pertanto, si ribadisce, che nessun allievo può accedere all’esame finale se non è in possesso di tutti i requisiti stabiliti dalla norma, ivi compresa la dichiarazione di valore. Resta inteso, come stabilito dalla norma, che le traduzioni asseverate (eccetto per i casi di cittadini ucraini e di rifugiati qualora sia chiaro il livello di solarizzazione) non costituiscono titolo idoneo per l’accesso ai corsi ASA e OSS e agli esami finali. Resta inteso, infine, che le eventuali controversie che dovessero insorgere tra i fruitori dei corsi e gli enti accreditati erogatori, per effetto dell’amissione al corso in assenza della dichiarazione di valore o dell’attestato di corrispondenza o di comparabilità del CIMEA, riguarderanno esclusivamente le due dette parti interessate e non potranno coinvolgere in alcun modo Regione Lombardia.